Pignoramento TFR: come funziona, limiti e fac simile
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Per tutelare il proprio credito dalle inadempienze del debitore, i creditori possono ricorrere al pignoramento presso terzi. Il caso più frequente è quello del pignoramento dello stipendio. Al datore di lavoro è notificato il pignoramento per ottenere che una quota di questo sia versato direttamente al creditore. Oltre a questo caso, i creditori possono agire per ottenere il pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto.
Il TFR è anch’esso un credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro per il servizio prestato. La differenza sostanziale rispetto allo stipendio è che il TFR viene corrisposto in forma differita. Di norma, il lavoratore ottiene il pagamento del TFR al momento della fine del rapporto di lavoro, da qui la definizione di TFR come “buonuscita”. Questo pagamento ha lo scopo di fornire al lavoratore una somma per provvedere ad eventuali periodi di inadempienza.
Il pignoramento presso terzi del TRF è lo strumento legale con cui i creditori possono agire per recuperare crediti non onorati. Questa procedura consente di intercettare direttamente presso il datore di lavoro una porzione dello stipendio del debitore. Nel prosieguo dell’articolo esploriamo come funziona il pignoramento del TFR e come siano contemperati gli interessi dei creditori ad ottenere soddisfazione delle somme prestate con quelli del debitore, a godere di una somma di cui beneficiare per la fine del rapporto di lavoro. Ma come funziona la pignorabilità TFR? Scopriamolo insieme.
Il TFR è pignorabile (e può essere pignorato tutto)?
Iniziamo col porci la domanda più importante. È possibile pignorare il TFR? La risposta è sì: anche il TFR può essere pignorato. Il punto è quando questo può essere pignorato. Interesse del creditore sarebbe poter aggredire immediatamente il TFR già maturato; quello del debitore, e del datore di lavoro, ad evitare che questo accada.
Orbene, Il pignoramento del TFR può avvenire solo dopo che il lavoratore abbia maturato il diritto a vederselo corrisposto: questo significa che il creditore potrà ottenere il pignoramento del TFR solo quando questo possa essere versato al lavoratore.
Con la fine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro sarà tenuto a trattenere una quota del Trattamento di Fine Rapporto e versarla al creditore che gli abbia comunicato il pignoramento. Se le somme sono già state versate al lavoratore, il creditore dovrà provvedere a pignorare il conto corrente dove sono state versate, come avviene per lo stipendio.
Perché avviene il pignoramento TFR
Il pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) si configura come un’azione legale intrapresa dai creditori per recuperare i debiti maturati nei loro confronti da parte di lavoratori dipendenti. Questa procedura viene attivata quando esistono crediti insoluti che il lavoratore non è stato in grado di estinguere attraverso le vie ordinarie.
Il pignoramento è regolato dal Codice di Procedura Civile, agli articoli 543 e 545. L’articolo 543 del C.p.c. stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore. Per essere valido, l’atto deve contenere tra le altre cose oltre all’ingiunzione al debitore, l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; l’indicazione delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
L’articolo 545 indica quali sono le tipologie di crediti del debitore che possono essere pignorati. La sezione che a noi interessa è quella in cui si afferma che, le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari, per i tributi dovuti allo stato e per ogni altro credito. Quindi, come per il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, anche il pignoramento del TFR segue il doppio criterio: quello della natura del credito da soddisfare, e quello della posizione dei fondi da pignorare.
Pignorabilità TFR: come funziona
Il processo di pignoramento del TFR segue principi giuridici specifici, volti a equilibrare il diritto del creditore al recupero del credito con la necessità di proteggere il minimo vitale del debitore.
Secondo la normativa vigente, il TFR diventa pignorabile solo alla cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui il lavoratore matura il diritto all’intera somma accantonata dal datore di lavoro nel corso degli anni di impiego. La percentuale del TFR che può essere soggetta a pignoramento è determinata in base alla tipologia del debito: debiti ordinari, tributari o alimentari presentano limiti di pignorabilità distinti, in modo da rispondere alle diverse priorità legali e sociali.
Il processo prevede che il creditore, munito di un titolo esecutivo, possa presentare una richiesta di pignoramento al giudice, il quale valuterà la legittimità della richiesta in relazione ai debiti esistenti e alle norme che tutelano la quota inalienabile del TFR destinata al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Crediti alimentari
I crediti alimentari sono quelli che derivano dal dovere di assistenza e solidarietà, come quelli verso il coniuge o i figli e i parenti più prossimi. Fin tanto che sussiste il rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare una quota dello stipendio stabilita dal giudice, che può arrivare fino a un terzo dello stipendio.
Terminato il rapporto di lavoro, questa quota è prelevata dal TFR, salvo che questo non sia già stato versato all’ex dipendente. In quest’ultimo caso, le somme del TFR si vanno a confondere con quelle del conto corrente o postale. Per le somme già accreditate, queste possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Per fare un esempio – se l’assegno sociale ammonta a 534,31 euro – un conto corrente in cui sia stato versato un TFR e che arrivi ad un attivo di 7 mila euro potrà essere pignorato per una somma pari a 5.396,77 euro (7.000 euro – 1.603,23 euro). La logica è piuttosto semplice: una volta accreditato, lo stipendio si confonde con il patrimonio liquido del debitore che diviene soggetto al pignoramento nei limiti stabiliti.
Crediti tributari
Per i crediti tributari, lo stipendio può essere pignorato per una quota che va da un decimo, un settimo o un quinto dello stipendio, a seconda che il debito sia inferiore a 2.500 euro, inferiore a 5.000 euro o superiore a tale somma. Anche in questo caso, il TFR segue la stessa logica salvo che non sia già stato versato al debitore.
Crediti di altra natura
Per il resto dei crediti, può essere pignorato solo un quinto del TFR. Anche in questo caso, questo è limite che sussiste quando le somme non siano ancora state versate presso i conti del debitore pignorato. Per le somme già accreditate invece, queste possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Anche in questo caso, per le somme già accreditate vale la regola della quota eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Cessione del quinto e pignoramento TFR
La cessione del quinto dello stipendio e il pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresentano due meccanismi di finanziamento e recupero crediti che possono intersecarsi nella gestione finanziaria del debito di un lavoratore.
La cessione del quinto è una forma di prestito che permette al debitore di rimborsare il credito tramite una trattenuta diretta sulla propria retribuzione mensile, limitata a un quinto dello stipendio netto. Questo strumento assicura al creditore un meccanismo di rimborso sicuro e continuativo, limitando al contempo l’impatto economico sul debitore, che mantiene il controllo sulla maggior parte della propria retribuzione.
Il pignoramento del TFR, d’altro canto, è un’azione legale attraverso cui i creditori possono richiedere la quota di TFR accumulata dal lavoratore al fine di soddisfare debiti non pagati. A differenza della cessione del quinto, il pignoramento del TFR si attiva al termine del rapporto di lavoro e riguarda un capitale destinato a fungere da cuscinetto economico per il lavoratore al momento del passaggio a una nuova occupazione o in occasione del pensionamento.
TFR in caso di licenziamento con pignoramento
Un’altra situazione complessa si può verificare quando un debitore pignorato venga licenziato. Al termine del rapporto lavorativo, il datore di lavoro liquida il TFR al dipendente, il quale entra così in possesso di questo stipendio differito a titolo di liquidazione. In caso di licenziamento, l’atto di pignoramento presentato per lo stipendio si trasferisce al TFR. Per il datore di lavoro notificato la situazione non si modifica: così come versava una quota dello stipendio durante il rapporto di lavoro, con il licenziamento sarà tenuto a versare la stessa quota di TFR al creditore che ha ottenuto l’atto di pignoramento.
Anticipo TFR e pignoramento del quinto: cose fare?
L‘anticipo TFR è una possibilità concessa al lavoratore di accedere ad una parte delle somme che gli sarebbero altrimenti liquidate solo al termine del rapporto di lavoro. Tale opzione può rivelarsi una risorsa preziosa in presenza di esigenze finanziarie immediate, come l’acquisto della prima casa o esigenze sanitarie. Questa esigenza si scontra con il pignoramento del quinto dello stipendio, procedimento legale attraverso il quale un creditore può trattenere fino ad un quinto dell’importo netto dello stipendio del debitore per il recupero di crediti non onorati. In caso di anticipo del TFR, resta valido lo storno delle quote che spettano al creditore.
Pignoramento TFR presso INPS: fac simile dell’atto
Quando il TFR è gestito dall’Inps, in qualità di ente previdenziale che custodisce i fondi per conto dei lavoratori dipendenti, il processo di pignoramento richiede la presentazione di un atto formale da parte del creditore.
Questo atto di pignoramento TFR presso Inps fac simile deve contenere specifici elementi informativi: l’identificazione precisa del debitore e del creditore, la motivazione dettagliata del pignoramento, inclusa la documentazione che attesta l’esistenza e l’ammontare del credito, nonché le indicazioni sulle somme da pignorare.
La corretta compilazione di questo documento è cruciale per garantire la legittimità dell’azione di pignoramento e per facilitare l’iter procedurale presso l’INPS, assicurando che i diritti di tutte le parti coinvolte siano debitamente rispettati.
Articolo scritto da: Fabrizio Pagni
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