Recupero crediti, cosa possono pignorare? Ecco cosa dice la legge

Scopriamo insieme cosa possono pignorare col recupero crediti nei prestiti

Può capitare che un debitore non riesca a tener fede al proprio impegno e ritardi a pagare il creditore. Quest’ultimo può agire per ottenere il recupero del credito concesso. La procedura può diventare piuttosto complessa, se il creditore, dopo aver tentato un recupero bonario, decide di rivolgersi al giudice e adire le vie legali. La legge prevede i casi e le tipologie di beni per i quali è possibile procedere al pignoramento. Con questo strumento, al debitore sono sottratti i beni che, venduti o trasferiti direttamente al creditore possono concorrere ad estinguere il debito contratto. La legge, inoltre, prevede alcune categorie di beni per i quali il pignoramento sia limitato o escluso. Vediamo in questo articolo cosa possono pignorare con il recupero crediti.

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    Recupero crediti: come funziona la procedura

    Il recupero del credito è un’operazione delicata, tanto per il creditore quanto per il debitore. Il primo ha interesse a riprendersi quanto più possibile del credito concesso; il secondo ha come obiettivo tutelare il proprio patrimonio. La normativa prevede due diversi tipi di recupero crediti: il recupero stragiudiziale e il recupero giudiziale. 

    Recupero stragiudiziale

    Il recupero stragiudiziale contempla tutte quelle azioni messe in atto senza il ricorso al giudice: il creditore si adopera per vedere soddisfatte le sue pretese senza affrontare le lungaggini di un ricorso in tribunale. Questo comporta che egli debba agire con rapidità, per tutelare la sua pretesa e, in caso di dissesto finanziario del debitore o della presenza di altri creditori, di potersi soddisfare su ciò che resta del patrimonio del debitore. Anche il debitore può avere interesse a una rapida soluzione, per evitare che quanto dovuto sia accresciuto da interessi di mora ed eventuali spese legali.

    Il recupero stragiudiziale è un primo tentativo, inizialmente in tono bonario, di ottenere dal debitore il pagamento di quanto dovuto. Il creditore o un incaricato di un’agenzia di recupero crediti possono contattare il debitore per notificargli il debito da saldare. 

    A maggior tutela del creditore, la comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata è una tappa obbligata. Questi solleciti devono riportare il titolo a cui agiscono – l’importo e la tipologia del debito -, e il termine di pagamento. Al sollecito si aggiungono i documenti che hanno generato il debito; ad esempio, nel caso di prestiti personali, il contratto di finanziamento originario.

    Se in seguito ai primi richiami il debitore non manifesta di voler adempiere, il creditore può costituire in mora il debitore mediante intimazione o per iscritto (art. 1219 C.c.). Con questa, si richiede al debitore di estinguere il debito entro un termine, scaduto il quale il creditore intende ricorrere al recupero giudiziale. Tra gli altri effetti della costituzione in mora, al debitore iniziano ad essere addebitati gli interessi di mora.   

    Un altro strumento nelle mani del creditore è la diffida ad adempiere, con la quale, allo scadere del termine indicato nella messa in mora, scatterà la risoluzione del contratto tra creditore e debitore. Nel caso di un prestito personale, la rescissione del contratto comporta che l’Istituto di credito si adopererà per pignorare i beni del debitore.

    Recupero giudiziale

    Il recupero giudiziale è definito dal ricorso al giudice, chiamato a intervenire per sanare la questione tra le parti. Con la sentenza del giudice il creditore dispone di un titolo esecutivo nei confronti del debitore che, nel caso del decreto ingiuntivo, ha 40 giorni di tempo per provvedere al pagamento o opporvisi.

    Nel caso in cui, nonostante l’ordine del giudice, il debitore che non abbia fatto opposizione continui a non adempie ai suoi obblighi, il creditore può richiedere il pignoramento dei beni. Affinché il recupero giudiziale e l’eventuale pignoramento possano essere fruttiferi, il creditore dovrà ricostruire la composizione del patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore prima di adire le vie legali. 

    Cosa si può pignorare

    Il pignoramento dei beni del debitore serve per il recupero dei crediti. I beni pignorati vengono sottratti alla disponibilità del debitore e posti in vendita: il debitore non può più venderli, trasferirli o donarli e qualunque contratto stipulato da lui dopo il pignoramento non sarebbe valido. Le somme ricavate concorrono alla soddisfazione, totale o parziale, del creditore. Vi sono diversi tipi di pignoramento, in accordo con le tipologie di beni pignorati.

    Pignoramento mobiliare e immobiliare

    Il pignoramento può colpire beni mobiliari o immobiliari del debitore, al quale viene indicato che l’immobile è oggetto del pignoramento, e che ciò verrà trascritto nei registri catastali.

    Questa operazione deve avvenire in tempi rapidi, scaduti i quali il pignoramento perde di efficacia e i beni tornano nella disponibilità del debitore proprietario. Il pignoramento perde efficacia dopo 45 giorni dalla sua emissione senza che il bene sia stato venduto o assegnato al creditore (art. 497 Codice di Procedura Civile). In questo caso, il creditore dichiara che il pignoramento è inefficace e può avvenire la cancellazione dell’eventuale trascrizione pignoramento: il debitore può, se lo ritiene, anche decidere di vendere il bene tornato nella sua disponibilità.  

    Pignoramento presso terzi

    Il pignoramento può anche avvenire presso terzi. È questo il caso dei conti correnti, degli stipendi e delle pensioni o dei canoni d’affitto: la notifica del pignoramento viene quindi inviata alla banca presso cui il debitore è correntista, al suo datore di lavoro, all’Inps o al suo padrone di casa. A differenza che col pignoramento diretto al debitore, il pignoramento presso terzi non è finalizzato alla vendita del bene. In questi casi, con l’autorizzazione del giudice, le somme presso terzi verranno direttamente assegnate al creditore.  

    I limiti al pignoramento

    Come visto, il recupero dei crediti è un procedimento che può essere anche molto complesso, soprattutto nel caso di recupero giudiziale. Il pignoramento deve rispettare requisiti temporali e procedurali affinché possa essere efficace. Questo può essere applicato a tutte le categorie di beni di valore del debitore che possono permettere al creditore di soddisfare il proprio diritto: dai beni immobili ai beni mobili, dai beni presso terzi alle vetture. 

    La legge prevede tuttavia una serie di limitazioni alla lista dei beni che possono essere soggetti a pignoramento. 

    Cose mobili impignorabili

    L’articolo 514 del Codice di Procedura Civile stabilisce un elenco esaustivo dei beni mobili che non possono essere soggetti a pignoramento. Queste sono:

    • Gli oggetti sacri e quelli necessari al culto
    • Gli oggetti massimamente personali, come l’anello nuziale, il vestiario; i letti, tavoli e mobilio di base, salvo che non abbiano un valore rilevante, del nucleo familiare
    • Cibo e combustibile utili per un mese di sopravvivenza
    • Strumenti e libri necessari alla professione svolta dal debitore
    • Armi e strumenti necessari al debitore che svolga un pubblico servizio
    • Decorazioni al valore e documenti di famiglia
    • Animali da compagnia che non abbiano fini produttivi, alimentari o commerciali
    • Animali terapeutici o di assistenza

    Si può osservare come un limite sia costituito dalla tutela delle necessità essenziali alla persona, non solo economiche ma anche affettive, e al suo ruolo nella società.

    Cose immobili relativamente pignorabili

    Vi è un elenco di beni mobili che potrebbero essere soggetti a pignoramento in alcuni casi. L’articolo 515 del Codice di Procedura Civile stabilisce che il giudice possa escludere dal pignoramento o di permetterne l’uso anche se pignorati per gli strumenti per la coltivazione di un fondo agricolo, in mancanza di altri mobili. Nel caso di strumenti, oggetti e libri per l’esercizio della professione, arte o mestiere, questi possono essere pignorati nel limite di un quinto, solo se gli altri beni pignorati si rivelassero insufficienti a soddisfare il creditore. Questo limite non si applica nel caso in cui i debitori si sono costituiti in forma societaria o se nel lavoro del debitore prevale il capitale investito sul lavoro. 

    In questo caso, i limiti rispondo alla tutela della capacità di produrre reddito del debitore, per il quale, il pignoramento dei beni produttivi costituirebbe un onere insopportabile.

    Cose pignorabili in determinate circostanze di tempo

    Alcuni beni possono essere pignorati soltanto in alcuni momenti. L’articolo 516 del Codice di Procedura Civile fa riferimento alle attività agrarie e stabilisce che non possano essere pignorati i frutti non ancora raccolti se non nelle ultime sei settimane dalla loro normale maturazione. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. 

    Anche in questo caso, la logica della legge è quella di garantire la continuità della produzione agricola.

    Crediti impignorabili

    Altro grande tema sono i crediti. L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile esclude che, tra gli altri, possano essere pignorati i crediti alimentari, salvo per cause di alimenti, e con espressa autorizzazione e i crediti dati da sussidi per persone indigenti, di maternità, per malattie, ecc.

    Gli stipendi, i salari o altre indennità per rapporti di lavoro tra privati, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari solo se autorizzati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Il loro pignoramento non può eccedere il quinto del loro valore, innalzato alla metà in caso di concorso di creditori. 

    In caso di pensioni e indennità di pensione non può essere pignorata una quota pari a una volta e mezzo il valore dell’assegno sociale. La parte restante può essere pignorata in accordo ai casi. Per fare un esempio, nel caso di un assegno di pensione di mille euro, e considerato il valore dell’assegno sociale pari a 468 euro, la parte eventualmente pignorabile è pari a 298 euro (1.000 – 1.5 * 468). Ora, se il pignoramento avviene presso terzi, cioè presso l’Inps, un quinto dei 298 euro potrà essere pignorato: in tutto, poco meno di 60 euro. Se chi riscuote è l’agenzia delle entrate, sarà pignorabile soltanto un decimo della quota residua, pari a poco meno di 30 euro (298 euro/ 10).

    Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.


    Come visto, la procedura del recupero crediti può arrivare ad essere complicata e onerosa, per entrambe le parti. Tanto il creditore, quanto il debitore hanno un incentivo a concludere un accordo prima di arrivare davanti al giudice. I tempi per una sentenza potrebbero essere lunghi, col rischio, per il creditore, che il debitore riesca ad occultare parte dei beni, e per il debitore che dovesse soccombere in giudizio, di vedere il proprio debito incrementato dagli interessi di mora e dalle spese giudiziarie.  

    Noi di Simulare Prestito salutiamo qui i lettori che possono sempre contattarci per qualsiasi dubbio o curiosità sugli argomenti trattati o in alternativa lasciare un commento sotto questo articolo se si ha voglia di condividere con noi una propria esperienza o opinione personale sul recupero crediti. Cosa possono pignorare? Ditecelo nei commenti.

    Articolo scritto da: Fabrizio Pagni

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